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R.D. 28/04/1938 n. 1165Art. 169. La tassa di registro sui contratti di appalto per costruzioni, ampliamento o restauro di case e di altri fabbricati ad uso di abitazione, è ridotta alla metà del- la misura normale col minimo di lire dieci e, trattandosi di contratti per scrittura privata, la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa seguano nei termini di legge. La riduzione alla misura di favore non è ammessa per le scritture private senza data o con la data in qualunque modo alterata. Art. 170. E’ ridotta a metà l'ordinaria tassa di registro col minimo di lire dieci, dovuta sulle compravendite di case stipulate entro il triennio da un precedente trasferimento degli stessi beni a titolo oneroso. La riduzione è limitata al valore tassato nel precedente trasferimento. TITOLO CAPO UNICO Cooperativa edilizia fra giornalisti. Art. 171. I mutui già concessi dalla cassa depositi e prestiti alla cooperativa "il villaggio dei giornalisti" di Roma sono coperti dalla garanzia principale di prima ipoteca sull'area e sulle costruzioni e dalla garanzia sussidiaria del tesoro dello stato. Il pagamento delle annualità occorrenti pel rimborso dei detti mutui, comprensive della quota di ammortamento di capitale e della rimanenza di interessi non coperta dal contributo erariale nonché dell'importo dell'aggio, avverrà mediante ruoli da riscuotersi dagli esattori delle imposte con le nor- me ed i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette. Tale cooperativa è equiparata, a tutti gli effetti delle disposizioni vigenti sulla edilizia popolare ed economica in quanto applicabili, a quelle fra impiegati e pensionati dello stato. Art. 172. Il ministro pei lavori pubblici può disporre in qualsiasi tempo, ma prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale, la radiazione da socio della cooperativa "il villaggio dei giornalisti" di Roma, di colui che, a giudizio discrezionale del ministro stesso e indipendentemente dalle norme statutarie dell'ente, non eserciti o non abbia esercitato la professione di giornalista. Qualora l'alloggio sia stato già occupato, il ministro ne ordinerà il rilascio e la consegna alla cooperativa entro termine non superiore a mesi tre dalla notifica del provvedimento di radiazione. I provvedimenti del ministro, in applicazione dei precedenti commi, non sono soggetti ad alcun ricorso od azione ed hanno efficacia di titolo esecutivo a norma dell'art. 554 n. 2, del codice di procedura civile. Gli ufficiali giudiziari debbono darvi esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui agli articoli 555, 556 e 557 di detto codice e senza le formalità di cui ai successivi articoli 741 e 745. Per i rimborsi spettanti al socio prenotatario od assegnatario che sia stato radiato, si applicano le norme di cui all'art. 109, limitatamente ai lavori e miglioramenti eseguiti in proprio anteriormente all'1 maggio 1928. TITOLO XI Cooperative edilizie fra mutilati ed invalidi di guerra CAPO I Mutui e concessioni di contributi - costituzione dell'ente edilizio Art. 173. A favore delle cooperative costituite esclusivamente fra mutilati ed invalidi di guerra per l'acquisto o per la costruzione di fabbricati a carattere popolare od economico ovvero per l'acquisto delle aree necessarie alle costruzioni sociali, gli istituti di cui agli articoli 1 e 4 del presente testo unico possono concedere mutui, anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano. I mutui contratti e da contrarsi sono garentiti mediante ipoteca di primo grado sugli stabili finanziati ed anche, ove sia richiesto dagli enti mutuanti, mediante trattenuta senza limitazione alcuna sulla pensione dei soci assegnatari. La erogazione dei mutui, relativamente alle nuove costruzioni, avviene a rate proporzionali in base a nulla osta da rilasciarsi dal ministero dei lavori pubblici su gli stati di avanzamento dei lavori. Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima dello inizio del- l'ammortamento saranno capitalizzati a norma dell'art. 71 (comma sesto) e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare, previa detrazione de gli eventuali interessi a credito. Art. 174. Lo stato contribuisce nel pagamento degli interessi in misura del 3 per cento sui mutui per acquisto o costruzione di case popolari od economiche da contrarsi da cooperative costituite esclusivamente fra mutilati ed invalidi di guerra. È autorizzato all'uopo sul bilancio del ministero dei lavori pubblici lo stanziamento di annue l. 5 milioni, per cinquanta anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1925-26. Le somme non erogate in ciascun esercizio sono conservate in aumento sugli esercizi finanziari successivi. Nel pagamento degli interessi sui mutui contribuiscono anche per la durata del periodo di ammortamento, l'opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, nonché l'opera nazionale per i combattenti nella misura rispettivamente del 0,60 e del 0,30 per cento all'anno. Art. 175. La erogazione del contributo erariale a favore delle singole cooperative vie- ne disposta con decreto del ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, su proposta della commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica alla quale, ove trattisi di detta erogazione, partecipa un rappresentante della opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra. Art. 176. Per l'ordinamento e l'unità di indirizzo di tutto quanto concerne la concessione e la somministrazione dei mutui, la vigilanza amministrativa e tecnica sulla erogazione di essi, sugli acquisti e sulle costruzioni nonché sull'assegnazione degli alloggi, è istituito, con sede in roma, alla dipendenza del capo del governo primo ministro, un "ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, avente personalità giuridica e gestione autonoma ed equiparato alle amministrazioni dello stato agli effetti tributari salvo sempre le speciali disposizioni in materia contenute nel presente testo unico. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni e la competenza del ministero dei lavori pubblici e della commissione di vigilanza in materia di cooperative edilizie. Le cooperative tra mutilati ed invalidi di guerra che abbiano ottenuto mutui assistiti da contributo erariale indipendentemente da quelli previsti dall'art. 174 possono aggregarsi all'ente alle condizioni e con le modalità da fissarsi dal ministero dei lavori pubblici. L'ente è amministrato da un comitato composto di un presidente, di un vice presidente, di un direttore, e di quattro membri, nominati tutti dal capo del governo primo ministro, il quale può sceglierli pure fra i funzionari delle amministrazioni statali senza però che per tali incarichi essi siano allontanati dal loro posto e dalle loro mansioni. Il presidente nomina i tecnici dell'ente e gli altri funzionari che il comitato ritenga necessari. Art. 177. La cassa depositi e prestiti è autorizzata a rilevare dal consorzio di credito per le opere pubbliche tutti i contratti di mutuo da esso stipulati con l'ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra fino al 4 febbraio 1935, in concorso con le singole cooperative edilizie facenti capo all'ente stesso. La cas- sa depositi e prestiti corrisponde per tale rilievo l'importo dei capitali vigenti a mutuo e gli scarti non ancora ammortizzati per il collocamento delle obbligazioni emesse, a suo tempo, in corrispondenza dei mutui. I conseguenti computi vengono definiti dal consorzio in concorso con l'ente edilizio e la cassa depositi e prestiti. La somma corrispondente allo scarto per il collocamento delle obbligazioni non ancora ammortizzato, viene dalla cassa depositi e prestiti mutuata all'ente edilizio, il quale, a sua volta, ne fa il reparto a carico delle diverse cooperative proporzionalmente all'ammontare dei singoli mutui risultanti dai contratti stipulati col consorzio. Tali quote proporzionali s'intendono, di diritto, portate in aumento ai singoli mutui senza che occorrano nuovi atti od altre formalità. Per i mutui stipulati col consorzio al saggio d'interesse del 5 per cento, l'onere dell'ammortamento non può comunque superare quello stabilito con i contratti. Art. 178. In dipendenza dell'operazione di cui all'art. 177, il saggio d'interesse stabilito dai relativi contratti stipulati con il consorzio di credito, viene ridotto alla mi- sura del 4,50 per cento a decorrere dall'1 gennaio 1935, ed a tale saggio viene pure mutuata la somma di cui al penultimo comma dello stesso art. 177. Art. 179. La cassa depositi e prestiti subentra, di diritto, nelle ragioni di credito, nelle garanzie prestate al consorzio e nella percezione dei contributi già assegnati al consorzio stesso. Art. 180. La cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'ente edilizio, per il completamento del programma già stabilito, mutui per l'importo di lire 10.240.000. A tali mutui si applica il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 177. Art. 181. Le annualità di ammortamento e d'interesse corrispondenti ai mutui concessi dal consorzio di credito e rilevati dalla cassa depositi e prestiti, sono garantite dallo stato. Tale garanzia si intende estesa all'ammortamento della somma di cui al penultimo comma dell'art. 177 nonché ai mutui che vengono concessi dalla cassa predetta ai sensi dell'art. 180. A tale scopo copia di tutti i contratti, stipulati dall'ente edilizio, deve essere comunicata dall'ente stesso al ministero delle finanze. Art. 182. Tutti i contributi nel pagamento degli interessi, siano essi afferenti ai contratti stipulati con il consorzio di credito e rilevati dalla cassa depositi e prestiti oppure ai contratti stipulati dalla cassa stessa ai sensi dell'art. 180, restano immutati e sono corrisposti direttamente alla cassa, senza bisogno di nuovi provvedimenti, in base a semplice comunicazione - da farsi dall'ente edilizio -della copia dei contratti suddetti. Tale corresponsione avverrà a rate semestrali dietro richiesta dello stesso ente edilizio. L'ente, qualunque mutuatario della cassa depositi e prestiti, accorda, a sua volta, i mutui conseguiti alle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra, allo stesso saggio d'interesse che corrisponde alla cassa mutuante. Le cooperative che conseguono tali mutui sono tenute a versare, una volta tanto, l'uno per cento per diritti e spese di contratto con la cassa e per spese di amministrazione dell'ente stesso. Detta percentuale viene pagata, sui mutui accordati, direttamente all'ente edilizio su richiesta del medesimo alla cassa. Con deliberazione dell'ente, da approvarsi dal ministero dei lavori pubblici, sono stabiliti i corrispettivi per spese di progetto e direzione dei lavori di cui l'ente sia incaricato dalle cooperative. Art. 183. Il comitato amministratore dell'ente edilizio può consentire che il finanziamento alle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra ammesse a fruire del contributo erariale di cui all'art. 174, possa effettuarsi anche da parte degli istituti autorizzati a concedere mutui a cooperative edilizie, a termini delle vigenti disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica. In tal caso, ferme restando tutte le altre norme nei riguardi dell'ente predetto, i contributi dello stato e delle opere nazionali per i mutilati e per i combattenti debbono essere corrisposti direttamente agli istituti finanziatori ed il comitato amministratore dell'ente stesso promuoverà l'emissione dei relativi provvedimenti. Le cooperative che siano state finanziate da istituti diversi dal consorzio di credito per le opere pubbliche sono tenute a versare all'ente edilizio la percentuale di cui all'art. 182 (comma quarto) non appena ottenuto il finanziamento ed a semplice richiesta dell'ente stesso all'istituto mutuante. Art. 184. L' ente edilizio, definite le operazioni di cui all'art. 177, comunica al consorzio di credito ed alla cassa depositi e prestiti: 1) l'ammontare dei mutui concessi ad ogni cooperativa e quello attualmente vigente;
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